Art. 5 — Pensione di invalidità
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermita' o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Il diritto alla pensione di invalidita' sussiste anche quando l'infermita' o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa. La misura della pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'articolo 2, comma 4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidita' che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio. Il pensionato per invalidita' che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
