Art. 3 — Pensione di anzianità
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato.1 La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 13/11/2002, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Testo vigente dal 14 novembre 2002
