La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato.1 La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 13/11/2002, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 437/2002

    Ha colpito questo articolo
    7 novembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali, con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. Infatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole - oltreché ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni sostanzialmente uguali e lesivo del principio del diritto al lavoro - stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro sia prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco. - Identica questione, riferita agli avvocati, è stata decisa, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, dalla citata sentenza n. 73/1992. - Sulla disciplina della pensione di anzianità erogata dalla Cassa di previdenza forense, analoga a quella dei ragionieri e periti commerciali, v. citata sentenza n. 362/1997.

    Art. 3 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art3 · fonte su Normattiva