Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, e' abrogato. Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, e' riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia e' considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi. Le pensioni gia' liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art24 · fonte su Normattiva