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Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art1 · fonte del testo