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Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi. Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
