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Le Camere di commercio al 1 gennaio e al 1° foglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti gli esistenti.

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. 16 parole tolte, 58 parole aggiunte.

tolto: Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e che risultino con essa incompatibiliaggiunto: Le Camere di commercio al 1 gennaio e al 1° foglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti gli esistenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art26 · fonte del testo