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[1]Il Ministero della guerra da' le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal Genio militare.
[2]L'Amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale.
[3]Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe del presidio e delle altre forze armate dello Stato, salvo nei giorni di domenica, e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari.
[4]I presidi militari e le altre forze armate dello Stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all'uso che ne fanno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934
