Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni di tiro sono impartite dal Ministero della guerra.

[2]Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

[3]Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

[4]Le armi e le munizioni sono cedute alle sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934. 119 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministero della guerra da' leaggiunto: Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni tolto: regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal Genio militare aggiunto: di tiro sono impartite dal Ministero della guerra.

tolto: L'Amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale.

tolto: Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loroaggiunto: Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro tolto: le truppe del presidio e delle altre forze armate dello Stato, salvo nei giorni di domenica, e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari aggiunto: concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

aggiunto: Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

tolto: I presidi militari e le altre forze armate dello Stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all'uso che ne fannoaggiunto: Le armi e le munizioni sono cedute alle sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art16 · fonte del testo