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Nessun diritto al compenso di assistenza e salvataggio compete, salvo convenzione contraria, all'equipaggio di una nave, la quale sia armata ed equipaggiata all'unico scopo di prestare soccorso alle navi in pericolo o di esercitare l'industria dei recuperi.

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art12 · fonte del testo