Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, malgrado la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa, non hanno diritto ad alcun compenso.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
