Art. 7 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In tutti i casi, allorche' sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorche' il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione puo' essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art7 · fonte del testo