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In tutti i casi, allorche' sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorche' il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione puo' essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art7 · fonte del testo