Riforma della legislazione marittima in materia di assistenza, salvataggio e urto di navi
Art. 7 — null
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In tutti i casi, allorche' sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorche' il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione puo' essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
