Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il compenso e' fissato dall'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, prendendo per base:
tolto: a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti ed i rischi di responsabilita' ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;
tolto: b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.
tolto: Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6 comma secondo.
tolto: L'autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso per loro colpa necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.
tolto: L'autorita' giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformita' del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sara' quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art8 · fonte del testo