Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il compenso e' fissato dall'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, prendendo per base:

tolto: a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti ed i rischi di responsabilita' ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;

tolto: b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.

tolto: Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6 comma secondo.

tolto: L'autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso per loro colpa necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.

tolto: L'autorita' giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformita' del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sara' quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art8 · fonte del testo