Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le spese di degenza e di cura negli ospedali e nelle cliniche universitarie, per i ricoveri effettuati ai sensi della presente legge, sono a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri tenuti in base alle norme statutarie alla cura gratuita delle malattie veneree e salvo che le spese relative facciano carico, in base a disposizioni di legge, regolamentari, o statuarie od a convenzioni, ad altri enti od istituti. Le rette di degenza per i ricoveri di cui al precedente comma, sono pagate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, in misura non superiore a quelle stabilite per i malati non abbienti, salvo quanto disposto dal successivo articolo. In ogni caso e' escluso qualsiasi onere a carico dei Comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art19 · fonte del testo