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Le spese di degenza e di cura negli ospedali e nelle cliniche universitarie, per i ricoveri effettuati ai sensi della presente legge, sono a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri tenuti in base alle norme statutarie alla cura gratuita delle malattie veneree e salvo che le spese relative facciano carico, in base a disposizioni di legge, regolamentari, o statuarie od a convenzioni, ad altri enti od istituti. Le rette di degenza per i ricoveri di cui al precedente comma, sono pagate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, in misura non superiore a quelle stabilite per i malati non abbienti, salvo quanto disposto dal successivo articolo. In ogni caso e' escluso qualsiasi onere a carico dei Comuni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
