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Per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica stipula apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalita' per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalita'. Questa non puo' superare la media fra, la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree. La direzione dei reparti puo' essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art20 · fonte del testo