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Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea, con manifestazioni contagiose, una persona, la quale puo' diffonderla ad altri, ha facolta' di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico da lui designato. Il medico provinciale potra', per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia. Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale puo' disporre l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi; in caso di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose. Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
