Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il sanitario che constati un caso di malattia venerea che non sia stato ancora accertato da un altro sanitario, deve darne immediatamente notizia al medico provinciale, segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio e comunicando, ai soli fini statistici, il sesso, l'eta', il Comune di residenza, della persona presentatasi alla cura, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identita'. Il medico provinciale, ove ragioni di sanita' lo richiedano, puo' fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalita' degli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso. Il sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente articolo o dal precedente art. 4, e' passibile di ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ed e' deferito all'Ordine dei medici per i provvedimenti disciplinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art5 · fonte del testo