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[1]Tutte le disposizioni sulle incompatibilita' parlamentari sono abrogate.

[2]Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

[3]Il Governo del Re ha facolta', su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 17 maggio 1928 - Anno VI

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Rocco.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art11 · fonte del testo