Art. 17 — Autonomia organizzativa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1992 al 13 novembre 1998. Leggi il testo vigente →
Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti: n. 1 servizio assicurazione danni; n. 1 servizio assicurazione persone; n. 1 servizio patrimoniale e finanziario; n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali; n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto. 3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonche' le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 13 novembre 1998
