Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Art. 17 — Autonomia organizzativa
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L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 novembre 1998 al 15 agosto 2012
