Art. 20 — Trattamento giuridico ed economico del personale
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Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP. Al personale in servizio presso l'ISVAP e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998
