Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 29 — Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private)). Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

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