Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1982 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Le entrate dell'ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 1 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art23 · fonte su Normattiva