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L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal seguente: "Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 21 marzo 2006
