Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art17 · fonte su Normattiva