Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art16 · fonte su Normattiva