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Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 4, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

  • 1)l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  • 2)l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
  • 3)l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3). Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento. Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota preliminare, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. Il bilancio annuale di previsione forma oggetto di un unico disegno di legge. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988

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