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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18. Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno. Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa. Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare. Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata. Decorsi i termini di impugnabilita', di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, numero 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 5 settembre 1985

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