Art. 28 — Consolidamento dei conti pubblici
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E' attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30. L'acquisizione di tali dati potra' effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010
