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Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti verra' trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art29 · fonte su Normattiva