Art. 35 — Quote annuali di spese pluriennali
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Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validita' a partire dall'esercizio finanziario 1979. L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale e' rinviata alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati. In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro e' autorizzato ad individuare, con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge. Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le ragioni delle scelte effettuate.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010
