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[1]Il Direttore ha piena autorita' nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto cio' che concerno il trattamento dei malati, ed e' responsabile dell'andamento del manicomio e dell'esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni.
[2]Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.
[3]Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il Direttore del manicomio interverra' con voto consultivo.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008
