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[1]Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

[2]La spesa pel trasporto di questi al manicomio e' a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia e' a carico della Provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella del trasferimento da un manicomio all'altro a carico della Provincia che l'ha ordinato.

[3]Le speso di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali.

[4]Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'Autorita' giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'articolo 46 del Codice penale, la competenza della spesa e' regolata dalle norme comuni.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art6 · fonte del testo

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