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[1]La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata e' affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.
[2]Essa e' esercitata in ogni provincia da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno.
[3]Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.
[4]E' applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.
[5]Le spese per le ispezioni ordinarie o straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'Interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal Regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento.
[6]Alle dette amministrazioni e' fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.
[7]Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 5 maggio 1961
