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[1]La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata e' affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.
[2]Essa e' esercitata in ogni provincia da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno. 4
[3]Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.
[4]E' applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.
[5]Le spese per le ispezioni ordinarie o straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'Interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal Regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento.
[6]Alle dette amministrazioni e' fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.
[7]Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249
4Il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto e da un medico alienista, nominato dal medico provinciale".
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 22 dicembre 2008
