Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1910 al 28 ottobre 1917. Leggi il testo vigente →

[1]Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata nel l'art. 11, l'Amministrazione puo' recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

[2]Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 28 ottobre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art13 · fonte del testo

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