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[1]Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata nel l'art. 11, l'Amministrazione puo' recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.
[2]Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 28 ottobre 1917
