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[1]((Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale menzionata nell'art. 11, l'Amministrazione puo' recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.
[2]Trascorso tale termine, l'Azienda depositera' nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sara' immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennita'.
[3]Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese)).
Testo in vigore dal 28 ottobre 1917 al 22 dicembre 2008
