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[1]Presso la Cassa depositi o prestiti sara' aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio versera', ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

[2]Il Ministero del tesoro versera' a norma del regolamento di cui all'articolo precedente:

  • a)il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000;
  • b)il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera c) dell'art. 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;
  • c)il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art15 · fonte del testo

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