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[1]((Presso la Cassa dei depositi e prestiti sara' aperto un conto corrente fruttifero al quale il Ministero di agricoltura versera' ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.
[2]Allo stesso conto corrente affluiranno:
- a)il reddito delle foreste demaniali gia' dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871, n. 283, 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
- b)il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 10;
- c)il reddito di tutte le altre foreste e terreni comunque pervenuti all'Azienda;
- d)il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
- e)tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda del Demanio forestale di Stato)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1917.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008
