Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916. Leggi il testo vigente →
A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del demanio forestale concorrono:
- a)le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
- b)i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti, secondo quanto e' stabilito dal precedente art. 15;
- c)le indennita' annue che il Ministero dei lavori pubblici dovra' pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;
- d)i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;
- e)qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalita' dell'azienda.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916
