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A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del demanio forestale concorrono:

  • a)le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
  • b)i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti, secondo quanto e' stabilito dal precedente art. 15;
  • c)le indennita' annue che il Ministero dei lavori pubblici dovra' pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;
  • d)i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;
  • e)qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalita' dell'azienda.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art16 · fonte del testo

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