Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda del Demanio forestale concorrono:
- a)le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura;
- b)i redditi e i proventi indicati nell'art. 15;
- c)le indennita' annue che il Ministero dei lavori pubblici dovra' pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali, ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dalla azienda;
- d)i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
- e)qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalita' dell'azienda, comprese le somme derivanti dalla differenza fra le spese inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura ai due capitoli riguardanti gli stipendi ed assegni del personale forestale e del personale addetto all'istruzione forestale e le spese effettivamente accertate per tali stipendi ed assegni)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1917.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008
