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Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'art. 16, sono amministrate dall'azienda speciale del demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilita' dell'azienda.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916
