Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 10 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1881, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (1° comma), 47 e 71 (comma 2°) del relativo regolamento, non si applicano allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a L. 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art19 · fonte del testo
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