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Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 10 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1881, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (1° comma), 47 e 71 (comma 2°) del relativo regolamento, non si applicano allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a L. 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
