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[1]Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

[2]Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del demanio forestale puo' eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche coll'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

[3]Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono pero' stipulare contratti a partiti privati, quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art20 · fonte del testo

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