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[1]E' istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilita' della proprieta' boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicultura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

[2]E' capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiedera' il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro o del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermali se non dopo trascorso un altro biennio.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 13 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art9 · fonte del testo

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