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[1]E' istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilita' della proprieta' boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicultura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.
[2]E' capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiedera' il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro o del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermali se non dopo trascorso un altro biennio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A parziale modificazione dell'art. 9 della legge 2 giugno 1910, n. 277, si stabilisce che il direttore generale della Cassa di depositi e prestiti entri a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1916 al 15 giugno 1921
