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[1]I comuni capoluogo di provincia e i comuni capoluogo di circondario provvedono, a norma della legge e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari.
[2]Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione e' affidata al Consiglio scolastico.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
