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[1]I comuni capoluogo di provincia e i comuni capoluogo di circondario provvedono, a norma della legge e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari.

[2]Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione e' affidata al Consiglio scolastico.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art14 · fonte del testo