Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1913 al 16 dicembre 2009. 362 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Delegazione governativa, in conformita' delle norme emanate dal ministro della pubblica istruzione:
tolto: approva e rende esecutivo al 10 maggio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, da trasmettersi in copia entro il 1° giugno al ministro della pubblica istruzione; autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili;
tolto: propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, le assegnazione da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico:
tolto: prepone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, l'istituzione di scuole e il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, quando producano aumento di spesa, che sara' deliberata con decreto del ministro della pubblica istruzione d' accordo col ministro del tesoro e con norme da stabilirsi con regolamento;
tolto: provvede d' ufficio, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, alla formazione dei progetti per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola, quando i comuni, nonostante l'invito della Deputazione scolastica, trascurino di provvedervi direttamente;
tolto: approva in via definitiva, sul parere conforme dell' ufficio del Genio civile e del medico provinciale, i progetti e i preventivi della spesa per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e lo arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola, l'acquisto delle aree relative e la loro esecuzione secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Consiglio scolastico per la esecuzione dei progetti, riferendone al ministro della pubblica istruzione, per la determinazione della quota sul fondo a disposizione da assegnarsi ogni anno alla provincia ai sensi dell' articolo 26 della presente legge;
tolto: autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'approvazione definitiva dei progetti e l'esecuzione delle opere; comunica al ministro della pubblica istruzione il riparto fatto fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia per la concessione a ciascuno di essi del mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 26 della presente legge;
tolto: adempie a tutte le altre funzioni che le sieno delegate dal Governo del Re.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art13 · fonte del testo